Il “Costo standard” al centro dell’attenzione della scuola e della società

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Questa la definizione del “costo standard” così come riportata da Wikipedia: cosa lega questo concetto al mondo della scuola? Perché può diventare determinante nella libertà educativa dei genitori? Ce lo spiega questo contributo tratto da OS

di Giuseppe Richiedei – La proposta di definire il costo standard, che lo Stato sostiene per assicurare la scuola ad ogni allievo è al centro dell’attenzione delle istituzioni e della società.

La Ministra ha costituito un apposito gruppo di lavoro nazionale, presieduto dall’On. Luigi Berlinguer, riscontrando il plauso di autorevoli esponenti di tutti gli schieramenti politici, gli stessi sindacati si sono coinvolti positivamente. Anche il Presidente dei Vescovi italiani ha condiviso la costituzione del Gruppo di lavoro ritenendo “il costo standard di sostenibilità per gli studenti, uno dei punti fondamentali per iniziare un percorso insieme”.
Con questo diffuso consenso politico, culturale ed ecclesiale, c’è da sperare che il compito del Gruppo ministeriale sia facilitato e possa concludersi in tempi rapidi. Le famiglie italiana attendono da settant’anni che la Costituzione sia attuata anche in riferimento al loro diritto – dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30).
Il “costo standard di sostenibilità” infatti non è solo un espediente contabile, ma si configura come “la quota capitaria a disposizione dell’allievo”, che la famiglia può assegnare alla buona scuola che desidera, statale o paritaria. In questo modo si garantisce effettivamente la libertà di scelta educativa dei genitori nell’intero sistema nazionale di istruzione, senza costi aggiuntivi né per le famiglie, né per lo Stato.
Queste novità giuridiche e culturali sono chiaramente enunciate nel Decreto Ministeriale 917 – 2017 che istituisce il gruppo di lavoro “con compiti di analisi, studio e valutazione della tematica del “costo standard di sostenibilità per allievo”.
Nel testo si richiamano in sequenza gli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione, a conferma che non si possono leggere separatamente, come si faceva in questi decenni, contrapponendo spesso l’uno all’altro, quasi non potessero armonizzarsi la libertà di insegnamento con la libertà educativa dei genitori.
Lo stesso articolo 3 “nel quale si afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini …” viene riferito “alle libertà di docenti e genitori” che devono potersi esprimere nell’uguaglianza di trattamento, siano essi abbienti o meno. Nella realtà italiana ancora oggi, purtroppo, solo i genitori abbienti possono esercitare il loro diritto educativo nello scegliere la scuola paritaria, a causa delle rette insostenibili per chi non ne ha le risorse economiche adeguate.
Le finalità fondamenti poste al Gruppo sono quelle di “garantire il diritto fondamentale  all’istruzione nel rispetto del pluralismo culturale e della libertà di scelta educativa cui è responsabile la famiglia di ogni bambina e bambino, alunna e alunno, studentessa e studente”. Finalità che riconoscono lo stretto legame esistente tra il diritto all’istruzione della persona, all’indispensabile pluralismo culturale che deve essere assicurato nel sistema nazionale di istruzione, senza il quale non vi è spazio perché si possano esercitare le libertà educativa delle famiglie e di insegnamento dei docenti, che, oggi più che mai, sono differenziati per convinzioni culturali e religiose.
I compiti specifici sono così puntualmente indicati:
– analizzare la tematica del costo standard di sostenibilità per allievo
– quale strumento in grado di realizzare processi di efficacia, efficienza e qualità delle realtà scolastiche paritarie;
– quale strumento in grado di garantire il diritto fondamentale all’istruzione
– nel rispetto della piena libertà di scelta educativa propria delle famiglie delle studentesse e degli studenti …
Nel testo si fa, poi, esplicito riferimento all’articolo 181, lettera e, punto 4 della legge 107 – 2015 che prevede “l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali” nell’istruzione e formazione degli allievi.
Occorre riconoscere che questo decreto definisce il costo standard di sostenibilità in modo tanto essenziale quanto significativo nei fondamenti giuridici e nei valori culturali sottesi. Il costo standard è ritenuto in grado di innescare nella gestione delle scuole cambiamenti radicali, tali da migliorare profondamente non solo l’aspetto contabile, ma anche l’efficacia e l’efficacia dell’azione scolastica.
L’auspicio comune è quindi che il costo standard possa innescare un processo di rinnovamento tale da far risalire la scuola italiana dagli ultimi posti delle graduatorie OCSE, grazie ai nuovi spazi di autonomia e di iniziativa che vengono a delinearsi per la libertà educativa delle famiglie e la libertà di insegnamento di scuole e docenti.

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