ARTICOLO 26
Intervista Evelina Chiocca, presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno.
(a cura di Gualtiero Raimondi Cominesi)
Con sentenza del 14 settembre il TAR del Lazio ha annullato “per illegittimità” il Decreto Interministeriale n.182/2020 e tutti i suoi allegati, in altre parole il nuovo modello PEI (Piano Educativo Individualizzato). Un fulmine a ciel sereno che sta interessando in queste settimane il mondo della scuola: un’occasione per tornare a parlare di inclusione scolastica e di quell’alleanza educativa scuola/famiglia da più parti auspicata. Abbiamo chiesto alla prof.sa Evelina Chiocca, Presidente del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno), di offrirci una panoramica sullo stato dell’arte in vista delle prossime scadenze legate alla condivisione e definizione del PEI.
D. Come è nato e cosa rappresenta il Comitato NO ESONERO?
Il Comitato #NoEsonero nasce per far sentire la sua voce in merito ad alcune importanti questioni che riguardano il diritto allo studio degli alunni con disabilità leso da misure adottate con il Decreto interministeriale 182/2020, la cui portata andava oltre la delega assegnata negando, di fatto, da un lato l’unicità della persona e dall’altro i diritti che la nostra Costituzione riconosce a ogni cittadino.
Fra le misure oggetto di forte preoccupazione vi erano l’esonero e la riduzione dell’orario scolastico, ma anche l’esclusione dal gruppo di lavoro della famiglia, che da componente che elabora il PEI congiuntamente veniva relegata a soggetto che “partecipa ai lavori del GLO”.
Certamente l’enfasi posta sulla partecipazione dell’alunno con disabilità coerentemente con il costrutto di autodeterminazione è positiva e, per chiarezza, va anche detto che di per sé la partecipazione dello studente a un tavolo di lavoro in cui si parla e si decide di lui e per lui doveva e dovrebbe essere acconsentita, al di là di un atto normativo.
Come CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) ci siamo mossi anni addietro, a fronte del decreto legislativo 66/17, delle modifiche introdotte dal d.lgs. 96/2019 e delle bozze del nuovo modello di PEI, che già evidenziavano esonero, modifica sostanziale del GLO e riduzione dell’orario scolastico. Su questi ultimi punti abbiamo promosso dirette facebook, diramato comunicati stampa, cercato di coinvolgere le associazioni delle famiglie ed esponenti delle forze politiche.
Il 14 gennaio 2021, all’indomani della emanazione del D.lgs.182/2020, abbiamo diramato un comunicato stampa prendendo posizione contro le questioni che le bozze avevano già anticipato. A quest’azione sono seguiti incontri con le associazioni per sensibilizzarle e dirette facebook per parlare delle novità che portavano, a nostro avviso, il percorso inclusivo verso una direzione differente rispetto a quella tracciata fin dagli anni Settanta.
Grazie a questi contatti molte associazioni si sono mosse e così è stato dato il via al Comitato #NoEsonero che, per gli aspetti organizzativi, ha visto CoorDown come punto di riferimento.
Sono stati promossi contatti con le Istituzioni ed è stato chiesto anche al Ministero di ascoltare e magari recepire le nostre istanze. Il silenzio è stata la risposta. E forse non solo il silenzio. Fatto sta che su ciò che animava le nostre azioni (il flashmob virtuale, ma anche la raccolta firme che ha superato in pochissimo tempo le 50mila unità) non vi è stata alcuna attenzione.
A questo punto una parte delle Associazioni aderenti al Comitato ha intrapreso un’azione legale, impugnando il Decreto Interministeriale 182/2020 innanzi al TAR del Lazio. Non ci è rimasto altro modo per far sentire le nostre preoccupazioni di fronte alle misure adottate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Economia e delle finanze, misure non rispettose dei diritti degli alunni con disabilità. Avremmo sicuramente preferito il dialogo, il confronto, anche vivace. Ma purtroppo non è stato possibile.
D. Possiamo riassumere le motivazioni che hanno portato il TAR del Lazio ad annullare il D.I. n.182 del 29/12/2020 sul nuovo PEI?
Il TAR del Lazio ha annullato “per illegittimità” il Decreto Interministeriale n. 182/2020 e tutti i suoi allegati.
Il TAR ha ritenuto illegittimo il decreto perché si è discostato dai principi legislativi di inclusione che riguardano le persone con disabilità, qui gli alunni con disabilità, per questioni formali (violazione della legge 400/88) ed anche per essere andati oltre la delega. Il TAR analizza, approfondendo i singoli passaggi, tutto il provvedimento e gli allegati, evidenziando come il ricorso miri, di fatto, a salvaguardare l’interesse collettivo.
Potrei elencare alcune motivazioni di censura, come l’esonero, la riduzione dell’orario scolastico, il ruolo marginale della famiglia, la palese riduzione di ore di sostegno, come pure si potrebbero aggiungere l’appesantimento burocratico e in contrasto con lo snellimento contemplato e richiesto dalla legge delega.
Il fatto è che i modelli progettati e le linee guida che li accompagnavano più che proporre uno strumento agile, snello, di facile e immediata consultazione, finalizzato a promuovere il processo inclusivo, a mio parere si limitavano a sostenere logiche non solo in contrasto con i principi dell’inclusione scolastica, ma addirittura discriminanti (cito, quale esempio, l’esonero e la riduzione dell’orario scolastico, ma non meno valore hanno la riduzione delle ore di sostegno o il ruolo marginale delle famiglie) e lesive del diritto allo studio.
Come se il legislatore avesse dimenticato che, per gli alunni con disabilità, si struttura un percorso personalizzato, con obiettivi di apprendimento talora molto differenti da quelli progettati per gli scolari o per gli studenti della classe in cui gli alunni con disabilità sono iscritti, e che il documento che delinea questo percorso si chiama Piano Educativo Individualizzato (PEI). Improvvisamente è apparsa la voce “esonero”, perché, sono fra le motivazioni addotte, un alunno con disabilità non sempre può affrontare “Hegel o Schopenhauer” o “il teorema di Pitagora”.
Ma è stato proprio per condividere una progettazione didattica personalizzata che, fin dalla seconda metà del secolo scorso, è stato introdotto e adottato il PEI. Per questo diviene ancor più incomprensibile il ricorso all’esonero da parte del Ministero.
Il TAR ha affermato che il D.I. 182/2020 si è posto in contrasto non solo con le indicazioni dettate dalla legge 107/2015, ma anche con i principi di inclusione, compresa la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Non solo. Il TAR ha pure giudicato illegittima ed illogica la scelta di adottare i modelli di PEI (e quindi anche il D.I. 182/2020) in assenza del provvedimento interministeriale con il quale devono essere adottate le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, e delle Linee guida per la predisposizione del Profilo di funzionamento.
In sintesi, il TAR ha ritenuto che il decreto impugnato violasse i principi di inclusione sanciti da più di una norma nazionale e anche internazionale e ha ribadito come importanti pronunce, quali quella della Corte Costituzionale (sent. n.80/2010) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 10 settembre 2020), abbiano avuto modo “di chiarire, in maniera non equivocabile, come le esigenze di finanza pubblica non possano giustificare restrizioni alle tutele da riservarsi agli studenti disabili, con ciò significando che lo Stato è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire il loro diritto all’istruzione e la loro piena ed effettiva inclusione. Ciò non significa che ogni disabilità comporti l’automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un’assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo.” (Sentenza 9795/2021, Tar del Lazio).
D. Cosa accadrà e come si regoleranno ora le scuole alla luce della sentenza del TAR?
All’indomani della Sentenza il Ministero ha emanato la Nota n.2044 con la quale, recependo l’annullamento del D.lgs. 182/2020 imposto dal TAR del Lazio, dà “indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022”.
Attraverso la Nota 2044 del 17 settembre 2021 il Ministero ha infatti tempestivamente informato le scuole in merito alle disposizioni del TAR alle quali, puntualizza il Ministero, le scuole devono attenersi. In altre parole, il Ministero, preso atto di quanto stabilito dal TAR, che ha annullato il DI 182/2020, le Linee guida, i modelli di PEI, le tabelle C e C1 e la Nota 40/2021, dice alle scuole di “rispettare e applicare quanto stabilito dalla Sentenza del TAR”.
Con la stessa Nota, il Ministero invita le scuole a utilizzare i modelli di PEI già in uso nell’anno scolastico 2019-2020.
D. Come cambia il ruolo dei genitori e delle famiglie a fronte della recente sentenza del TAR del Lazio?
Considerata la inapplicabilità del D.lgs. 66/2017, tutto resta come prima. I genitori risultano perciò componenti effettivi del GLO e non sussiste l’approvazione, modalità prevista dalla norma successiva alla legge 107/2015 che, sappiamo, rende marginale e, di fatto, poco o per nulla incisivo il contributo dei genitori rispetto alle decisioni che riguardano il percorso educativo e formativo del figlio.
Il decreto legislativo 66/17, entrato in vigore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 96/2019, risulta, di fatto, inapplicabile, in quanto mancano i presupposti che rendono tale provvedimento applicativo (si pensi che il comma 10 dell’art. 9, in cui sono elencati i compiti attribuiti al GLO, prevede che il GLO elabori il PEI, specificando la quantificazione delle ore di sostegno e di altre misure, tenuto conto del “profilo di funzionamento”, documento che deve essere elaborato ed adottato dal Ministero della Salute, ma, a tutt’oggi, non ancora disponibile).
D. Per i docenti: tutto tempo perso oppure un’occasione per …?
La formazione è importante per il personale docente, ancor più se rivolta a sviluppare la consapevolezza professionale anche in merito al fatto che l’alunno con disabilità è alunno di tutti i docenti della classe.
Diciamo che il tempo dedicato alle “procedure” o a illustrare, come possibili, prassi non inclusive, come l’esonero e la riduzione dell’orario scolastico, non è stato sicuramente ben speso. Da sempre stigmatizziamo queste e altre prassi negative e il provvedimento annullato, invece, le contemplava. Il TAR del Lazio ha ribadito che nei confronti degli alunni con disabilità devono essere garantiti i diritti costituzionali riconosciuti, nel territorio italiano, a ogni persona: principi sicuramente ben noti ai docenti.
D. Quale consiglio dareste ai genitori a fronte di tutte queste novità?
Di continuare come prima, e ancor più di prima, a essere presenti nella vita scolastica dei propri figli. Di accertarsi che vengano adottate prassi corrette e coerenti. Di verificare che la scuola non ricorra a misure illegittime, come l’esonero, la riduzione dell’orario scolastico o la creazione di gruppi di soli alunni con disabilità (riproponendo le abrogate classi differenziali).
Li inviterei anche a leggere le tracce di PEI che vengono presentate in sede di GLO. Non solo. Suggerirei loro di predisporre e di proporre, a loro volta, una traccia di PEI, almeno per la parte che compete loro (come la definizione degli obiettivi educativi o l’indicazione di strategie operative supportate dall’apporto delle conoscenze dell’alunno maturate in ambito familiare). La traccia di PEI, preparata dai genitori, potrebbe essere consegnata ai docenti della classe, in modo da favorire il dialogo e rendere maggiormente reale e proficua la condivisione.
D. Quale insegnamento dobbiamo trarre da tutta questa vicenda nella prospettiva di quella alleanza educativa scuola/famiglia da più parti auspicata?
Direi piuttosto che chi redige le norme deve farlo nel rispetto sia di quelle già esistenti sia della Costituzione. Non è possibile firmare norme in netto contrasto con principi fondamentali come quelli che la Sentenza stessa richiama.
Purtroppo gli orientamenti che trapelano mostrano un certo distanziamento “scuola-famiglia” e, a mio parere, pur affermando attenzione, rivelano una certa distrazione nei confronti degli alunni con disabilità.
Non so se si tratta di recuperare qualcosa, quanto piuttosto di perseverare nel costruire, realizzare, osare verso la creazione di una società inclusiva nei fatti, e non solo nelle intenzioni o nelle parole.
Il cammino non si è interrotto, vi è stata una deviazione pericolosa che ha mostrato come, se non si è presenti, il processo inclusivo possa essere scippato anche “in casa”. Bisogna continuare il dialogo e la condivisione fra scuola e famiglia, in modo ancor più consapevole, perché l’inclusione, per attuarsi, chiede che si progetti e che si operi “insieme”. Non è il percorso di qualcuno. Non è una gara. Non è un chi arriva prima. Ma è un “viaggiare insieme con consapevolezza, responsabilità e rispetto dell’unicità della persona”.